Art. 4.
(Forma e documentazione del contratto di prestazione di servizi di logistica integrata).

      1. La forma del contratto di prestazione di servizi di logistica integrata è libera, salvo quanto previsto dall'articolo 3.
      2. Le prestazioni di logistica integrata sono certificate da un apposito documento, avente data certa, redatto secondo le disposizioni del Ministero dei trasporti, contenente i dati delle parti, nonché la descrizione delle prestazioni oggetto del relativo contratto, con i relativi costi sostenuti dall'operatore di logistica.
      3. L'operatore di logistica conserva per un periodo minimo di cinque anni la registrazione, anche informatica, delle prestazioni di logistica effettuate, nonché dei relativi costi sostenuti.
      4. L'operatore di logistica che opera con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo assume le responsabilità

 

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del vettore nei limiti di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.